TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 41.
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica).

Art. 41.
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica).

      1. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

      1. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.       2. Identico.
 

Art. 41-bis.
(Istituzione del Fondo per la legalità).
 

      1. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.


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        2. A valere sulle risorse del Fondo sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.
        3. Le modalità di accesso al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
 

Art. 41-ter.
(Benefìci in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere).
 

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dall'articolo 41-quater della presente legge.

        2. Ai soggetti di cui al comma 1, sono estesi i benefìci di cui all'articolo 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.
 

Art. 41-quater.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).
 

      1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione»


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  sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;
 

          b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

 

          c) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la commissione medica ospedaliera della sanità militare di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, procede a determinare le percentuali di invalidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, avendo a riferimento le tabelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. La commissione medica ospedaliera procede altresì alla valutazione delle invalidità riscontrate, secondo le tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nonché i relativi criteri applicativi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la trasformazione in fasce percentuali delle categorie di invalidità di cui alle tabelle annesse al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché per la valutazione del danno morale, da determinare entro i limiti minimi e massimi sulle percentuali di invalidità riscontrate. Fino all'adozione del decreto interministeriale, le amministrazioni competenti, sulla base delle indicazioni della commissione medica ospedaliera, riconoscono in via provvisoria, e salvo conguaglio, la percentuale di invalidità permanente di maggior


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  favore e la incrementano di una percentuale pari al 10 per cento a titolo di riconoscimento del danno morale»;
 

          d) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;

 

          e) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

 

          f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».


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